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STATUTO ICAA


Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1. E’ costituita l’associazione Culturale e Ricreativa, denominata “International Crime
Analysis Association” (ICAA).

Art. 2. L’associazione ha sede legale in Roma, Via Camerata Picena 379, e ha durata a tempo
indeterminato.

Art. 3. L’associazione è libera, apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
dalla Legge.

Art. 4. L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
a) promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell’ambito delle discipline
psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative e della sicurezza, con particolare
attenzione alla tutela dei minori;
b) realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni,
rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza
scientifica;
c) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, ricreativo, artistico,
sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo libero degli associati;
d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di
accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e
quelle di alto contenuto culturale e sociale.
e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
a) svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative e ricreative in genere,
avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli
scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti
commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
L’associazione potrà istituire sedi operative secondarie, con deliberazione del Consiglio
Direttivo, sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze e strutture. Le sedi
secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente ai Soci Ordinari. Ogni
attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile locale
preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed
organizzativi.


Soci

Art. 5. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali che
siano in possesso dei requisiti etici e morali, presentando domanda di ammissione al Consiglio
Direttivo. I soci si dividono in:

Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i soci simpatizzanti che
presentano apposita domanda in base a particolare meriti nella ricerca scientifica e che hanno
sottoscritto il Codice Etico dei Soci Ordinari. Hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte
le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione
degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
Soci simpatizzanti. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro che presentano
apposita domanda. Acquisiscono il diritto ad accedrer all’area riservata del sito web e ad
ottenere il rilascio della tessera gratuitamente ed usufruire dei servizi dell’associazione con il
pagamento della relativa quota stabilita per ogni servizio erogato. Resta facoltà del Consiglio
Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Non hanno diritto
di voto in Assemblea.
Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i personaggi che si sono dimostrati
particolarmente benemeriti nei confronti dell’Associazione. Non hanno diritto di voto in
Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può essere
revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle
finalità del l’Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo
insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione
ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L'appartenenza all’associazione
implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni
regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel
rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il
diritto di:
1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’associazione;
2. partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’associazione e beneficiare
dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le
risorse disponibili.

Art. 7. I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di
un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e
provvidenze attuate dall’associazione. Le attività offerte ai soci vengono stabilite dal consiglio
Direttivo in base alle risorse disponibili.

Art. 8. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita
dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi
sociali.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza
giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio dei probiviri a maggioranza dei suoi
membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una
nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui
all’art. 6 del presente statuto.

Organi dell’associazione

Art. 10. Gli organi dell’associazione sono:
a. l’assemblea dei soci;
b. il Presidente
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Consiglio dei Probiviri;
e. il Consiglio dei revisori dei Conti.

Art. 11. L’assemblea dei soci composta da tutti i Soci Ordinari può essere ordinaria o
straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso
nei locali dell’associazione o attraverso pubblicazione sull’apposito spazio all’interno del sito
web dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale
assemblea di seconda convocazione.

Art. 12. L’assemblea ordinaria deve essere convocata del presidente del consiglio direttivo
almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale
nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, approva le linee generali del
programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il
bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere
assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci,
rimangono affisse nei locali dell’associazione e sull’apposito spazio all’interno del sito web
dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 13. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea
stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario
verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo
ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli
associati.

Art. 14. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda
convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari
intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima
convocazione.

Art. 15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne
faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione
avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto
singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile. Le assemblee ordinarie e
straordinarie possono essere svolte anche per via telematica.

Art. 16. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di
nove, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta in carica per sette anni. I membri
del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi
membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di
assemblea).

Art. 17. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri
componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal
vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Le riunioni possono avvenire anche per via
telematica.

Art. 18. il consiglio direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
approvate dall’assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
e. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
f. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19. Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza
dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca
l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed
economica dell’associazione, verifica che sia aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il
registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori
esterni all’associazione. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza sociale, dura in
carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo. Il
Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell’Associazione producendo dettagliato rendiconto
trimestrale al Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire delega ad altro membro del
Consiglio Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata in qualsiasi momento. Il
Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente dell’associazione che sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni
spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo. Il
Presidente nomina il Segretario dell’Associazione che tiene la contabilità e fornisce
trimestralmente un resoconto sommario sulla situazione economica e annualmente un
resoconto dettagliato per la presentazione del bilancio all’Assemblea dei Soci. Il consiglio
direttivo è integrato dal consiglio dei revisori dei conti, composto da tre soci ordinari e
responsabile della verifica tecnica dei bilanci e dal consiglio dei probiviri, composto da 5 soci
ordinari e responsabile delle procedure disciplinari nei confronti dei Soci, compresi i membri del
consiglio direttivo.

Patrimonio dell’associazione

Art. 20. Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
b. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via
marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 21. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione
non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi,
intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario


Art. 22. Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea
per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.

Art. 23. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria,
oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei
locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni
socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali
utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo
statuto

Scioglimento dell’associazione

Art. 24. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci
ordinari con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 25. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà
dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità
dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3
comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il
presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per
le associazioni non profit.

Disposizioni finali

Art. 26. La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede
giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi in cassazione e revocazione, nonché la
firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche
temporaneo, al Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo di
quest’ultimo, al consigliere più anziano. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo. Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.





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