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STATUTO
ICAA
Sede,
costituzione, durata, oggetto sociale
Art.
1. E’ costituita l’associazione Culturale e Ricreativa, denominata
“International Crime
Analysis Association” (ICAA).
Art. 2. L’associazione ha sede legale in Roma, Via Camerata Picena
379, e ha durata a tempo
indeterminato.
Art. 3. L’associazione è libera, apartitica, non confessionale
e non ha fini di lucro. E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti
dalla Legge.
Art. 4. L’associazione si pone come scopo statutario ed attività
istituzionale:
a) promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell’ambito
delle discipline
psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative e della sicurezza,
con particolare
attenzione alla tutela dei minori;
b) realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento
e formazione, convegni,
rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di
divulgare la conoscenza
scientifica;
c) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale,
ricreativo, artistico,
sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo
libero degli associati;
d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa,
allo scopo di
accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche
dei Soci, quelle innovative e
quelle di alto contenuto culturale e sociale.
e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
a) svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative
e ricreative in genere,
avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere
commerciale complementari agli
scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio
dei propri associati.
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire
ai sensi dei precedenti
commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione
dei Soci.
L’associazione
potrà istituire sedi operative secondarie, con deliberazione del
Consiglio
Direttivo, sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze
e strutture. Le sedi
secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente ai
Soci Ordinari. Ogni
attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere
sottoposta dal responsabile locale
preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà
gli standard tecnici ed
organizzativi.
Soci
Art. 5. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne
condividano gli scopi sociali che
siano in possesso dei requisiti etici e morali, presentando domanda di
ammissione al Consiglio
Direttivo. I soci si dividono in:
Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i soci
simpatizzanti che
presentano apposita domanda in base a particolare meriti nella ricerca
scientifica e che hanno
sottoscritto il Codice Etico dei Soci Ordinari. Hanno il diritto di voto
per l’approvazione di tutte
le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti,
nonché per l’elezione
degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono
altresì liberamente concorrere.
Soci simpatizzanti. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro
che presentano
apposita domanda. Acquisiscono il diritto ad accedrer all’area riservata
del sito web e ad
ottenere il rilascio della tessera gratuitamente ed usufruire dei servizi
dell’associazione con il
pagamento della relativa quota stabilita per ogni servizio erogato. Resta
facoltà del Consiglio
Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni
dall’evento. Non hanno diritto
di voto in Assemblea.
Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i personaggi
che si sono dimostrati
particolarmente benemeriti nei confronti dell’Associazione. Non
hanno diritto di voto in
Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di
Soci onorari può essere
revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo
nel rispetto delle
finalità del l’Associazione.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo
che a suo
insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.
In caso di mancata accettazione
ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L'appartenenza
all’associazione
implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto
e delle disposizioni
regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
Tutti i Soci, nel
rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative
o manifestazioni hanno il
diritto di:
1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’associazione;
2. partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’associazione
e beneficiare
dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente
con le
risorse disponibili.
Art. 7. I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione,
la tessera sociale della validità di
un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività,
delle prestazioni e
provvidenze attuate dall’associazione. Le attività offerte
ai soci vengono stabilite dal consiglio
Direttivo in base alle risorse disponibili.
Art.
8. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,
stabilita
dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle
deliberazioni prese dagli organi
sociali.
Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote
sociali senza
giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio dei probiviri
a maggioranza dei suoi
membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere
riammessi, pagando una
nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo
le modalità di cui
all’art. 6 del presente statuto.
Organi dell’associazione
Art. 10. Gli organi dell’associazione sono:
a. l’assemblea dei soci;
b. il Presidente
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Consiglio dei Probiviri;
e. il Consiglio dei revisori dei Conti.
Art. 11. L’assemblea dei soci composta da tutti i Soci Ordinari
può essere ordinaria o
straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata
con avviso affisso
nei locali dell’associazione o attraverso pubblicazione sull’apposito
spazio all’interno del sito
web dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e
contenere i punti all’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché
la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale
assemblea di seconda convocazione.
Art. 12. L’assemblea ordinaria deve essere convocata del presidente
del consiglio direttivo
almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente
del consiglio direttivo, il quale
nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, approva
le linee generali del
programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca
il consiglio direttivo, approva il
bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione
sociale. Le delibere
assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale
delle assemblee dei soci,
rimangono affisse nei locali dell’associazione e sull’apposito
spazio all’interno del sito web
dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
Art. 13. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente
nominato dall’assemblea
stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci
ordinari un segretario
verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo
o il suo presidente lo
ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno
un terzo degli
associati.
Art. 14. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei
soci ordinari e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine
del giorno. In seconda
convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci ordinari
intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti
su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può
avere luogo mezz’ora dopo la prima
convocazione.
Art. 15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne
faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle
cariche sociali la votazione
avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base
del principio del voto
singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile. Le assemblee
ordinarie e
straordinarie possono essere svolte anche per via telematica.
Art. 16. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo
di tre consiglieri e massimo di
nove, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta
in carica per sette anni. I membri
del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo
elegge, fra i suoi
membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se
ciò non è avvenuto in sede di
assemblea).
Art. 17. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente
o la maggioranza dei propri
componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente
o, in sua assenza, dal
vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà
dei componenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Le riunioni possono
avvenire anche per via
telematica.
Art. 18. il consiglio direttivo:
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
sulla base delle linee
approvate dall’assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività
sociale;
e. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e
l’espulsione dei soci;
f. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità
di versamento;
g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla
gestione sociale.
Art. 19. Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza
dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della
firma sociale. Egli presiede e convoca
l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla
gestione amministrativa ed
economica dell’associazione, verifica che sia aggiornata la contabilità,
i registri contabili ed il
registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche
dell’ausilio di collaboratori
esterni all’associazione. Il Presidente dell’Associazione
ha la rappresentanza sociale, dura in
carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato
in seno al Consiglio Direttivo. Il
Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell’Associazione producendo
dettagliato rendiconto
trimestrale al Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire
delega ad altro membro del
Consiglio Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata
in qualsiasi momento. Il
Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente dell’associazione che
sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza. In caso di assenza o di impedimento del presidente
tutte le sue mansioni
spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio
direttivo. Il
Presidente nomina il Segretario dell’Associazione che tiene la contabilità
e fornisce
trimestralmente un resoconto sommario sulla situazione economica e annualmente
un
resoconto dettagliato per la presentazione del bilancio all’Assemblea
dei Soci. Il consiglio
direttivo è integrato dal consiglio dei revisori dei conti, composto
da tre soci ordinari e
responsabile della verifica tecnica dei bilanci e dal consiglio dei probiviri,
composto da 5 soci
ordinari e responsabile delle procedure disciplinari nei confronti dei
Soci, compresi i membri del
consiglio direttivo.
Patrimonio dell’associazione
Art. 20. Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile
ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
b. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
conseguiti in via
marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività
istituzionale.
Art. 21. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di
adesione all’associazione
non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri
contributi associativi,
intrasmissibili e non rivalutabili.
Rendiconto economico-finanziario
Art. 22. Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio
sociale dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio
direttivo all’assemblea
per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo
e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
Art. 23. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea
ordinaria,
oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee,
rimane affisso nei
locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
Successivamente ogni
socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta
al presidente. Gli eventuali
utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività
sociali previste dallo
statuto
Scioglimento dell’associazione
Art. 24. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato
dall’assemblea dei soci
ordinari con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 25. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina
di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo
che risulterà
dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe e conformi alle finalità
dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3
comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta
dalla legge. Il
presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal
D.L. 4/12/97 n. 460 per
le associazioni non profit.
Disposizioni finali
Art. 26. La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio, sia in sede
giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi in cassazione e
revocazione, nonché la
firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza
o impedimento, anche
temporaneo, al Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento, anche
temporaneo di
quest’ultimo, al consigliere più anziano. Di fronte a terzi
la firma di chi sostituisce il Presidente
fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo. Per tutto quanto
non previsto
espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente
in materia.
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